IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 6300/1993
 proposto dal sig. Gaetano Ciolfi, rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Lucio D'Eletto, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Roma,
 via  dei  Pontefici,  n.  3  (studio  avv. Zupo), contro il Ministero
 dell'agricoltura e dell'ambiente e foreste, in persona  del  Ministro
 pro-tempore  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura generale dello
 Stato, per l'annullamento del d.m. 20 novembre 1992, nella  parte  in
 cui  esclude  dal riconoscimento, ai fini del trattamento retributivo
 del ricorrente, il  servizio  prestato  quale  insegnante  di  scuola
 media,  nonche'  in  qualita' di sperimentatore, e per l'accertamento
 del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio
 predetto;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura  generale
 dello Stato;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla pubblica udienza del 28 aprile 1994, relatore il  consigliere
 Marcello  Borioni,  udito  l'avv. Alberto Colella, delegato dall'avv.
 D'Eletto per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il dott. Gaetano Ciolfi  ha  proposto  ricorso  davanti  a  questo
 tribunale  amministrativo  regionale per annullamento del decreto del
 Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 20  novembre  1992
 in  quanto,  nel  determinare  il  trattamento economico spettantegli
 nella qualita' di direttore di  sezione  ordinario  nei  ruoli  degli
 istituti   di  ricerca  e  sperimentazione  agraria  ha  escluso  dal
 riconoscimento i servizi prestati quale docente non  di  ruolo  e  di
 ruolo  nella  scuola  media; ha, altresi', chiesto l'accertamento del
 diritto alla valutazione dei  servizi  anzidetti  nonche'  di  quello
 prestato come sperimentatore.
    A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:
    1. - Violazione di legge.
    L'Amministrazione  e'  incorsa  nella falsa applicazione dell'art.
 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che esplicitamente prevede che
 "gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati,
 ai fini della ricostruzione della carriera, al servizio in una  delle
 figure di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".
    2. - Eccesso di potere per erronea ed insufficiente motivazione.
    L'erronea  ed incompleta individuazione delle norme, quale risulta
 operata nel decreto impugnato,  integra  un  insanabile  vizio  della
 motivazione.
    3. - Eccesso di potere per disparita' di trattamento.
    In  altri  casi  del  tutto analoghi a quello di specie, lo stesso
 Ministero intimato ha riconosciuto il servizio prestato nelle  scuole
 secondarie,  valutandolo  nella combinazione consentita dal combinato
 disposto degli artt. 88 del d.P.R. n. 1077/1970 e 103 del  d.P.R.  n.
 382/1980.
    4. - Riconoscimento del diritto soggettivo.
    Il   ricorrente,   in   virtu'  degli  argomenti  esposti,  chiede
 l'accertamento del proprio diritto alla inclusione  nella  anzianita'
 convenzionale  del periodo di servizio come insegnante, calcolato per
 un  terzo,  nonche'   del   periodo   di   servizio   prestato   come
 sperimentatore, calcolato per meta'.
    L'Avvocatura  dello  Stato, costituitasi in giudizio, ha confutato
 la tesi esposta nel ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
                             D I R I T T O
    Il ricorrente, direttore di sezione ordinario nel ruolo  direttivo
 scientifico  degli  Istituti  di  ricerca  e sperimentazione agraria,
 chiede, fra l'altro, l'accertamento del proprio diritto  ad  ottenere
 il riconoscimento, ai fini del computo dell'anzianita' nella predetta
 qualifica,  del servizio prestato nella scuola media quale insegnante
 incaricato a tempo indeterminato.
    Nel decreto di determinazione del trattamento economico  si  legge
 che  il  riconoscimento  non compete "in quanto la docenza di ruolo e
 non di ruolo nella scuola media non rientra in alcuna delle categorie
 elencate nell'art. 7, ottavo comma, della legge n. 28/1980, ne' tanto
 meno puo' essere assimilata a quella degli  assistenti  incaricati  o
 supplenti  e  professori  incaricati  supplenti  dell'Universita' non
 comportando svolgimento alcuna di attivita' di ricerca".
    Ma il diniego, come osserva con ragione il ricorrente,  s'impernia
 su  una  errata applicazione di legge, giacche' la fonte normativa va
 individuata nell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,  emanata
 in  attuazione  della  delega  per  il  riordinamento  della  docenza
 universitaria (legge 21  febbraio  1980,  n.  28)  e  valido  per  il
 personale   direttivo   scientifico   degli  istituti  di  ricerca  e
 sperimentazione agraria in virtu' del  rinvio  operato  dall'art.  1,
 terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
    Il  citato  art.  103 del d.P.R. n. 382/1980 prevede che i servizi
 "prestati nella scuola secondaria  sono  assimilati,  ai  fini  della
 ricostruzione  di  carriera,  al  servizio in una delle figure di cui
 all'art. 7 della legge 21 febbraio  1980,  n.  28"  (settimo  comma),
 sicche' essi devono essere valutati per un terzo (primo comma).
    E'  agevole  rilevare  come  la  norma,  lungi  dal subordinare il
 riconoscimento alla  presenza  di  una  sostanziale  similarita',  da
 accertare  di  volta in volta, dei servizi resi nella scuola a quelli
 svolti  nella  posizione  attuale,  ne  impone  vincolativamente   la
 valutazione, onde il ricorso dovrebbe trovare accoglimento.
    Tuttavia   il   Collegio  ritiene  di  dover  sollevare  d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt. 1, terzo comma, della legge n. 312/1980 e 103,  settimo  comma,
 del   d.P.R.   n.  382/1980,  nella  parte  in  cui  stabiliscono  la
 valutazione dei servizi prestati  nella  scuola  secondaria  ai  fini
 della  carriera dei direttori di sezione ordinari nel ruolo direttivo
 scientifico degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
    Va premesso che l'art. 12 della legge 21  febbraio  1980,  n.  28,
 dianzi   menzionata,   prevede   l'emanazione   di  norme  intese  "a
 consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai  fini
 del  pensionamento e del trattamento di quiescenza e previdenza e, in
 analogia con le norme generali sul  pubblico  impiego,  eventualmente
 anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato
 nelle  universita'  da  coloro  che  sono inquadrati sulla base delle
 disposizioni della presente legge" (primo comma, lett. i).
    La chiara lettera della norma lascia univocamente intendere che il
 legislatore delegante ha voluto circoscrivere  il  riconoscimento  ai
 soli servizi resi nelle universita' e, pertanto, poiche' nella stessa
 legge  n.  28/1980  non  si  rinvengono  previsioni  che  autorizzino
 l'ampliamento del beneficio al di  la'  di  tale  ambito,  emerge  il
 dubbio sulla legittimita' costituzionale del citato art. 103, settimo
 comma,  in  riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di
 delega.
    Ne' potrebbe sostenersi che l'estensione  ai  servizi  resi  nella
 scuola  secondaria  trovi  giustificazione  in una interpretazione in
 ordine sistematico o, comunque,  non  esclusivamente  testuale  della
 norma delegante.
    A parte che la puntuale formulazione della disposizione non lascia
 spazio  ad  altra  applicazione  che  non  sia  quella  letterale, va
 rilevato che alla data di entrata in vigore della legge  21  febbraio
 1980,  n.  28  mancavano,  come  tuttora  mancano, norme generali che
 consentano la valutazione, ai  fini  della  carriera  dei  dipendenti
 pubblici,  delle anzianita' maturate in altre carriere o in posizione
 di fuori ruolo.
    Il riconoscimento e' previsto  in  norme  specifiche  che,  pero',
 riguardano  situazioni  nelle quali sussiste un qualche collegamento,
 ed in  cio'  consiste  la  ratio  del  beneficio,  fra  la  posizione
 precedente  e la nuova, nel senso che si tratta delle stesse funzioni
 o di funzioni sostanzialmente analoghe svolte in posizione  di  fuori
 ruolo,  ovvero  nel senso che lo svolgimento dei servizi riconosciuti
 ha consentito  o  ha  concorso  a  consentire  l'accesso  alla  nuova
 qualifica.
    Nessun  collegamento  di  tale  genere  sussiste  fra le posizioni
 proprie del personale delle scuole secondarie (scuola media, istituti
 e scuole di istruzione  secondaria  superiore),  da  un  lato,  e  le
 posizioni   dei   docenti  universitari  o  del  personale  direttivo
 scientifico degli istituti  di  ricerca  e  sperimentazione  agraria,
 dall'altro.
    Sicche'  il  disposto  dell'art. 103, settimo comma, del d.P.R. n.
 382/1980 non appare neppure conforme  al  criterio,  enunciato  nella
 norma  delegante,  secondo  cui  la valutazione di anzianita' ai fini
 della carriera  deve  essere  prevista  "in  analogia  con  le  norme
 generali   sul   pubblico  impiego",  ne'  risulta  sorretto  da  una
 apprezzabile base giustificativa; da cio',  due  ulteriori  dubbi  di
 incostituzionalita'   con   riferimento   al  citato  art.  78  della
 Costituzione, sotto altro profilo, e al principio  di  ragionevolezza
 (art. 3 della Costituzione).
    Per  le  ragioni  esposte  il Collegio ritiene di dover sospendere
 ogni decisione  nel  merito  e  di  rimettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione  incidentale  di
 costituzionalita' sopra specificata.